Saluto Al Sole

Il saluto romano è reato? La giurisprudenza è incerta, la legge no

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CAT_IMG Posted on 21/5/2016, 23:38     +1   -1

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Il saluto romano è reato? La giurisprudenza è incerta, la legge no



Siamo nel 2016, eppure sembra opportuno ricordare ai nostalgici cosa prevedono la legge e la Costituzione italiana.

Avete mai visto, di persona o in TV, qualche individuo alzare il braccio destro di circa 135 gradi rispetto all’asse verticale del corpo, volgendo il palmo della mano verso il basso e tenendo bene unite le dita? Ecco, quello è un saluto romano che, nonostante le sue antiche origini, in Italia rappresenta uno dei simboli più conosciuti del regime fascista, una realtà che nel nostro Paese non deve e non può più esistere. Lo prevede la Costituzione che, nella XII disposizione transitoria, vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”.

È anche per questo motivo che bisogna fare attenzione quando si parla di estrema destra o di neofascisti, perché superando il limite si potrebbe incorrere nel reato di apologia del fascismo previsto dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, meglio nota come Legge Scelba.

Ma torniamo al saluto romano. Nel corso degli anni i Giudici si sono pronunciati varie volte sulla questione, talvolta con sentenze discordanti. Alcuni imputati sono stati assolti, altri ancora hanno ricevuto delle condanne.

Per i Giudici della Suprema Corte chiamati a pronunciarsi pochi giorni fa, il saluto romano è reato. Il motivo è presto detto. Esso richiama “l’ideologia fascista e i valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza”. Ed è così questo, anche quando il celeberrimo gesto non viene accompagnato da manifestazioni “caratterizzate da elementi di violenza”. Per la Cassazione fare il saluto Romano, in base alla tutela preventiva svolta dalla legge Mancino del 1993 è “di per sé” è giustificativo della condanna. A sei persone è stata comminata «una multa di 1.520 euro», mentre un altro uomo è stato condannato a due mesi di reclusione e 90 euro di multa.

Recependo le motivazioni della Corte d’Appello di Trieste il Tribunale ha dunque condannato sette tifosi friulani che avevano fatto il saluto fascista dagli spalti dello stadio di udine, nel corso dell’inno nazionale intonato prima della partita Italia-Georgia del 10 settembre 2008. I soggetti (due dei quali già noti alle forze dell’ordine e sotto Daspo) sono stati comunque prosciolti perché il reato è estinto per prescrizione che ha cancellato multe e condanne.

I giudici hanno sottolineato inoltre che le condotte erano state "esternate nel corso di un incontro di calcio valido per la partecipazione ai mondiali, al quale assistevano 20mila spettatori, per giunta trasmesso in televisione", quindi con la massima visibilità possibile.

Il fascismo e i giudici


Come detto in precedenza, nel corso degli anni, le sentenze dei giudici non sono andate sempre nella stessa direzione.

Per fare un esempio di condotta simile a quella condannata dai giudici, nell’aprile del 2015, il Tribunale di Livorno ha invece assolto gli imputati che avevano fatto il saluto romano nel corso della partita di serie B Livorno-Verona. Motivo? Il gesto «si è collocato all’interno di una manifestazione sportiva che non è il luogo deputato a fare opera di proselitismo e propaganda politica».

Ancora più emblematiche le sentenze arrivate su due differenti commemorazioni svoltesi a Milano per Sergio Ramelli Enrico Pedenovi e Carlo Borsani, tre militanti di estrema destra uccisi in tempi e luoghi differenti da gruppi extraparlamentari di estrema sinistra.

I giudici hanno deciso di condannare a un mese di reclusione, 240 euro di multa e 16mila euro di risarcimento all’ANPI (parte civile) 16 imputati per il braccio teso fieramente esibito nel corso della manifestazione tenutasi il 29 aprile del 2013. Per la stessa commemorazione svoltasi un anno dopo, il tribunale ha invece deciso di assolvere i militanti.

Il saluto romano è reato oppure no?


Di fronte alle incertezze della giurisprudenza sembra opportuno dunque rivedere cosa dice la legge.

La legge 20 giugno 1952 n. 645 (legge Scelba), considerata attuazione diretta della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, così come modificata nel 1975 (anno in cui è stato sancito il passaggio da contravvenzione a delitto, con pena innalzata fino a tre anni) stabilisce che “si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”.

La norma dunque non si riferisce alle sole riorganizzazioni, ma punisce tutti i comportamenti che esaltano il fascismo. Da sottolineare che, proprio sulla base della legge Scelba, il 28 giugno 1972 la Procura di Milano chiese alla Camera dei Deputati l’autorizzazione a procedere contro Giorgio Almirante, segretario del MSI-DN accusato di ricostituzione del partito fascista. Undici mesi dopo Montecitorio acconsentì con 484 voti a favore (tra cui quello dello stesso Almirante) . L'inchiesta, trasferita a Roma, non fu mai portata a termine.

La Corte Costituzionale tra il 1958 e il 1973 ha sottolineato però che non tutte le manifestazioni di adesione al partito fascista devono essere punite, ma solo quelle tenutesi in pubblico che possono provocare adesioni e consensi alla diffusione di idee favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste.

E la legge Mancino? Entrata in vigore il 25 giugno del 1993, la norma sanziona e condanna condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista che hanno inoltre lo scopo di incitare alla violenza e alla discriminazione. Vietato anche l’utilizzo di simbologie legate al fascismo o al nazismo.

Le punizioni non sono leggere: fino a un anno e sei mesi di reclusione o multa fino a 6mila euro per chi “propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Da sei mesi a quattro anni di reclusione per chi “incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

All.art. 2 si legge che "chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi" come sopra definiti "è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila." Lo stesso articolo fa riferimento alla propaganda negli stadi prevedendo la reclusione da tre mesi ad un anno per chiunque si rechi alle competizioni agonistiche con emblemi o simboli del fascismo.





fonte...............http://www.msn.com/it-it/notizie/italia/
 
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